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Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Servizio attivo

Dettagli

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente indicati all’art. 135 della L.R. 65/2014 sono soggetti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

A chi è rivolto

L’ avente titolo ai sensi della normativa vigente

Descrizione

La SCIA è presentata dal proprietario, o da chi ne abbia titolo, e deve essere accompagnata  dalla relazione sottoscritta da parte di progettista abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito edile) che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle ulteriori discipline di settore incidenti sull’attività edilizia. La SCIA può essere presentata in alternativa al permesso di costruire nei casi previsti dall’art. 134 commi 2 e 2 bis della predetta l.r. 65/2014. 
Alle varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni previste per la SCIA.
Le varianti in corso d’opera non comportano la sospensione dei lavori qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 143 commi 1 e 2 L.R. 65/2014. In tali casi sussiste esclusivamente l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera come effettivamente realizzata, da effettuarsi unitamente ad attestazione del professionista non oltre la data della comunicazione di fine lavori.

Come fare

La documentazione deve essere presentata mediante lo Sportello Telematico SUE al seguente link: https://sportellotelematico.sancascianovp.net Per poter accedere al portale è necessario essere in possesso di SPID,  CNS o CIE. Le  modalità di inoltro che dovranno essere adottate sono indicate nella determinazione allegata. Per le domande inerenti attività produttive di beni servizi di competenza del SUAP vai al link: https://www.sancascianovp.net/servizi/scheda-servizio/sportello-unico-attivita-produttive. La documentazione dovrà essere redatta da un tecnico abilitato nel rispetto della normativa in materia.

Cosa serve

    • documentazione prevista nel modulo regionale, richiesta nel Portale sopra indicato
   • procura speciale per la presentazione telematica della pratica;
   • ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, secondo le tariffe allegate
   • SPID,  CNS o CIE

Cosa si ottiene

      Non è previsto il rilascio di alcun provvedimento
     

Tempi e scadenze

La data di presentazione della SCIA costituisce inizio dei lavori. 
Nei casi in cui la realizzazione dell’intervento è subordinata all’acquisizione di nulla osta, autorizzazioni e o atti di assenso comunque denominati, la cui richiesta può essere effettuata contestualmente alla presentazione della SCIA, l'efficacia  della SCIA decorre dalla data del relativo rilascio.
Nel caso di SCIA alternativa al permesso di costruire la segnalazione è presentata almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
Il termine di validità della SCIA é fissato in tre anni, che decorrono sempre dalla data di presentazione. 
Al termine dei lavori deve essere inviata al Comune la "Comunicazione di fine lavori"

Ulteriori informazioni

Previo appuntamento telefonico, nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 12 alle ore 13:30, è possibile contattare i tecnici del Servizio Edilizia al fine di programmare incontri o ottenere informazioni.
     

Documenti

Determinazione n. 1522/2021

Determinazione n. 1522/2021 del Responsabile del Servizio

Regolamento Edilizio Comunale

Il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, così come previsto dall’art. 2 comma 4 del DPR 380/2001 e dalla L.R. 65/2014, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 12/12/2022 ed è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18/04/2024, dichiarata immediatamente eseguibile.

Normativa di riferimento

- Regolamento edilizio

Ultimo aggiornamento:

11/03/2024, 14:28