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Guida turistica - Dichiarazione

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Dettagli

• Artt. Da 104 a 113 L.R. dicembre 2016 n.86
E’ guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone con lo scopo di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, nonché le risorse produttive del territorio.

A chi è rivolto

A chiunque voglia intraprendere una professione nel settore turistico, operando generalmente come lavoratore autonomo e accordandosi con i soggetti che sul territorio si occupano di promozione ed erogazione di attività turistica. La guida turistica gestisce rapporti con l’accompagnatore turistico, con i referenti di musei, edifici storici ed enti turistici territoriali, sia nell’eventuale fase di progettazione di un itinerario turistico, sia durante l’accompagnamento del gruppo.

Descrizione

Una volta concordato con l’agenzia di viaggio o con l’accompagnatore del gruppo il percorso turistico-culturale nel territorio di riferimento, il compito della guida sarà quello di accogliere i turisti e “dirigerli” nei luoghi da visitare, fornendo informazioni storiche e culturali dei singoli monumenti e dell’area circostante. Alla guida è richiesto anche di saper conversare in lingua e gestire il gruppo che accompagna. La guida turistica, oltre a monumenti e musei, può essere chiamata a illustrare attività culturali, folcloristiche, di spettacolo e altre manifestazioni collegate al tempo libero. 

Cosa serve

      Requisiti soggettivi professionali - titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione - art.105 L.R. dicembre 2016 n.86 
     Requisiti soggettivi morali-art.105 L.R. dicembre 2016 n.86
     - solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità;
     Per rilascio tesserino:
     - n. 2 foto a colori a mezzo busto in formato tessera oppure file di tipo jpg di foto a colori a mezzo busto in formato tessera;

Cosa si ottiene

Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.

Tempi e scadenze

    • 60 gg, come previsto dall’ art. 19 della Legge 241/1990.
     

Ultimo aggiornamento:

29/02/2024, 11:12