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DAT - Disposizioni anticipate di trattamento

Servizio attivo

Dettagli

L’espressione, mediante atto scritto, della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità.

A chi è rivolto

Le DAT possono essere predisposte da qualunque persona che sia:

  •  maggiorenne
  • capace di intendere e di volere

 Per la consegna e la registrazione presso il Comune la persona deve essere:
- residente in quel Comune

Descrizione

Dal 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 14 dicembre 2017 che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Questa norma tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

      La disposizione anticipata di trattamento, anche chiamata "testamento biologico" è l’espressione, mediante atto scritto, della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.
La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
     
All'interno delle DAT è possibile nominare un fiduciario. Il fiduciario deve essere persona maggiorenne capace di intendere e di volere. Il fiduciario potrà rappresentare l'interessato (disponente), nel far rispettare le volontà espresse nelle DAT nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie qualora il disponente non fosse più in grado di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
Il fiduciario deve accettare la nomina attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo.
Al fiduciario viene consegnata una copia della DAT.
     
In assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare che nomina un amministratore di sostegno.
     
Banca Dati delle DAT
Presso il Ministero della Salute è stata istituita una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
     
La banca dati DAT ha la funzione di: 
     - raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
     - garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
     - assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato.
     
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

Come fare

Le DAT possono essere espresse tramite:
    - Atto pubblico notarile
    - Scrittura privata autenticata dal notaio
    - Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile
    del Comune di residenza (se è istituito apposito registro)
    - Scrittura privata semplice consegnata personalmente alle strutture sanitarie che abbiano     istituito la gestione elettronica della cartella clinica.

I cittadini residenti nel Comune di san Casciano in Val di Pesa possono scegliere di consegnare le DAT presso l'Ufficio di Stato Civile, in Via del Cassero 21 negli orari di apertura al pubblico.

In tal caso l'interessato deve presentarsi di persona.

Le DAT saranno registrate nell'apposito registro istituito con delibera della Giunta Comunale n. 63 del 26/02/2018 e conservate presso l'ufficio.

Con le stesse modalità è possibile modificare o revocare DAT già espresse, oppure effettuare una nomina o revoca del fiduciario.

Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia.

Cosa serve

Disposizione Anticipata di Trattamento in triplice copia, di cui almeno una firmata in originale dal disponente e, se nel caso, dal fiduciario. L'originale viene trattenuto dall'ufficio. Le due copie restituite al disponente affinché ne possa consegnare una al fiduciario.
     
Il disponente deve presentarsi di persona con un documento di identità.
     
Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non consentano di rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. La consegna deve sempre avvenire personalmente con le medesime modalità utilizzate per la consegna in forma scritta.

Cosa si ottiene

Ricevuta di deposito della DAT e copia della DAT stessa

Tempi e scadenze

Immediato momento della presentazione

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Via del Cassero 21

Edificio in cui hanno sede i servizi demografici e l'ufficio tributi

Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

Vincoli

L'Ufficiale di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse.

Casi particolari

Chi mi può aiutare a scrivere una DAT?
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare. È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).

Normativa di riferimento

  • Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205  commi 418 e 419 dell’articolo 1
  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018)
  • Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – commi 418 e 419 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
  • Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 26 febbraio 2018
Ultimo aggiornamento:

19/04/2024, 11:10