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Licenza di istruttore di tiro e direttore di tiro a segno

Servizio attivo

Dettagli

Per svolgere attività di istruttore di tiro e direttore di tiro occorre chiedere al Comune apposita licenza che viene rilasciata, solo ed in via esclusiva, a favore dei tesserati dell'Unione Italiana Tiro a Segno (in sigla U.I.T.S.)

A chi è rivolto

A tutt* cittadin* tesserati U.I.T.S.

Descrizione

L’ istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi.

Il direttore di tiro è la persona che sovrintende alle attività effettuate durante lo svolgimento delle esercitazioni di tiro e fa osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi.

Come fare

I Direttori ed Istruttori di Tiro devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

A seguito delle modiche intervenute al Tulps (L. 4 aprile 2012, n. 35) l'autorizzazione ha validità triennale e deve quindi essere rinnovata presentando la domanda di rinnovo prima della data di scadenza.

Cosa serve

La domanda viene rilasciata dal poligono di riferimento che insieme a tutta la documentazione ,

dovrà essere trasmessa al Comune di residenza in modalità telematica tramite PEC utilizzando la modulistica allegata e corredata dalla seguente documentazione:

1) certificato di idoneità al maneggio delle armi

2) attestazione del possesso della capacità tecnica a svolgere le funzioni di Direttore/Istruttore di Tiro

3) licenza di porto d'arma per uso sportivo in corso di validità

4) copia della Certificazione sanitaria di idoneità all'uso delle armi da fuoco rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale - se non in possesso di porto d'armi in corso di validità

5) documento d'identità del dichiarante e se cittadino straniero il permesso di soggiorno

6) dichiarazione assolvimento marca da bollo da € 16,00

Cosa si ottiene

La licenza di istruttore di tiro e/o direttore di tiro a segno

Tempi e scadenze

Tutto l'anno

Validità autorizzazione: 3  anni  ai  sensi  D. L. del 09.02.2012, convertito nella Legge n. 35 del 4.4.2012

Rinnovo: prima della scadenza deve essere presentata domanda in carta legale con le modalità ed i documenti sopra indicati oltre all'autorizzazione in originale.

Ulteriori informazioni

Uno stesso soggetto può essere contemporaneamente Istruttore e direttore.

 

Normativa di riferimento

- Art. 31 Legge 18.4.1975 n.110

- D.Lgs. 31.3.1998 n.112

- L. del 4.4.2012 n. 35

Ultimo aggiornamento:

14/02/2024, 13:45