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Guida ambientale - dichiarazione

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Dettagli

Artt. Da 122 a 130 L.R. 2016 n.86

È guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali.

A chi è rivolto

A chiunque voglia intraprendere una professione nel settore del turismo, allo scopo di illustrare ai clienti gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed educazione alla sostenibilità.

Descrizione

La guida ambientale illustra gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e fornisce, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi quei percorsi che richiedono comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche. Con il regolamento attuativo del Testo unico del sistema turistico regionale potranno essere individuate eventuali specializzazioni. Le guide ambientali collaborano: con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla L.R. 20.03.1988 n. 17; con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e programmi di educazione ambientale. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti, graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi. E' vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicati.

Cosa serve

Requisiti soggettivi professionali - titolo di studio e abilitazione all’esercizio della professione – art.123

Requisiti soggettivi morali-art.123 L.R. dicembre 2016 n.86

- idoneità psico-fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dalla ASL di zona;

- solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità;

Per rilascio tesserino:

- n. 2 foto a colori a mezzo busto in formato tessera oppure file di tipo jpg di foto a colori a mezzo busto informato tessera;

Cosa si ottiene

Il Comune, accertata l’esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura regionale.

Tempi e scadenze

60 gg, come previsto dall’ art. 19 della Legge 241/1990.

Ultimo aggiornamento:

29/02/2024, 11:38