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Autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Servizio attivo

Dettagli

Dichiarazioni che sostituiscono i certificati o che attestano la conoscenza di stati, fatti o qualità personali

A chi è rivolto

      Possono rendere le dichiarazioni sostitutive:

  • cittadin* maggiorenni italian* e dell'Unione europea
  • persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea;
  • cittadin* maggiorenni di paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall'amministrazione pubblica italiana, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
  • Per i/le minori, le dichiarazioni vengono sottoscritte dall'esercente la potestà genitoriale o dal tutore.
  • Per gli/le interdetti/e, vengono sottoscritte dal tutore.
  • Gli/le inabilitati/e ed i/le minori empancipati/e, possono sottoscrivere le dichiarazioni con l'assistenza del curatore

Descrizione

Autocertificazione o Dichiarazione sostitutiva di certificazione
E' la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati. È regolata dall'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'interessato attesta di conoscere stati, fatti o qualità personali che lo riguardano o che riguardano terze persone, delle quali egli abbia diretta conoscenza. Ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce. È regolata dall’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa).

Dal 15 settembre 2020 chiunque (soggetto pubblico o privato) è tenuto ad accettare le autocertificazioni e ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazioni sostitutive ricevute, quindi:
- Tutte le Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Scuole, Università, Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Inps, motorizzazione, ecc...)
- Tutti i gestori di servizi pubblici (le aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l'erogazione di energia, il servizio postale, le reti telefoniche, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc...)
- Tutti i soggetti privati, inclusi banche, assicurazioni, professionisti, imprese, società sportive ecc…

Attenzione: Il cittadino che intende avvalersi dell’autocertificazione nei confronti dei privati, deve assicurarsi di indicare nel documento stesso di prestare il proprio consenso affinché il soggetto privato che che riceve l’autocertificazione possa verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti.

Il rifiuto da parte dell'addetto della Pubblica Amministrazione o del gestore di servizi pubblici, di ricevere ed accettare l'autocertificazione non autenticata costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Come fare

      L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà possono essere:
     - firmate dall'interessato davanti al dipendente addetto a riceverle
     - firmate e inviate per posta, fax, email, PEC  o consegnate da un'altra persona allegando fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante sottoscrittore
     - sottoscritte mediante la firma digitale e inviate per via telematica.

Cosa serve

E’ possibile utilizzare i moduli fac-simile disponibili su questa pagina o predisposti da altri enti o uffici.
 

Per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

Cosa si ottiene

Le dichiarazioni sostitutive vengono utilizzate al posto di altri documenti per lo svolgimento di varie pratiche.

Tempi e scadenze

Nessuno

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Nei rapporti con i privati, se viene richiesta l'autentica della firma sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è invece prevista l'applicazione dell'imposta di bollo euro 16,00.

Accedi al servizio

Via del Cassero 21

Edificio in cui hanno sede i servizi demografici e l'ufficio tributi

Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

Vincoli

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo: se da questo emerge un falso, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti  ed e' punito ai  sensi del codice penale e delle leggi speciali in  materia.

Casi particolari

La legge stabilisce in modo puntuale quali sono i documenti che NON possono essere sostituiti da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine di conformità CE, di marchi o brevetti.

Ulteriori informazioni

      L'autocertificazione sostituisce definitivamente i certificati relativi a:
     a) data e il luogo di nascita;
     b) residenza;
     c) cittadinanza;
     d) godimento dei diritti civili e politici;
     e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
     f) stato di famiglia;
     g) esistenza in vita;
     h) nascita del figlio, decesso  del  coniuge,  dell'ascendente  o discendente;
      i)  iscrizione  in  albi,  in   elenchi   tenuti   da   pubbliche amministrazioni;
     l) appartenenza a ordini professionali;
     m) titolo di studio, esami sostenuti;
     n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di  qualificazione tecnica;
     o)  situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini   della concessione  dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  previsti  da   leggi speciali;
     p)  assolvimento   di   specifici   obblighi   contributivi   con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
     q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA  e  di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
     r) stato di disoccupazione;
     s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
     t) qualità di studente;
     u)  qualità  di  legale  rappresentante  di  persone  fisiche  o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
     v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni  sociali   di qualsiasi tipo;
     z) tutte le situazioni relative  all'adempimento  degli  obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare  dello stato di servizio;
     aa) di non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di  decisioni  civili  e  di provvedimenti amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai sensi della vigente normativa;
     bb)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto a procedimenti penali;
     bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario  di  provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
     cc) qualità di vivenza a carico;
     dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato  contenuti nei registri dello stato civile;
     ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
     
     Le dichiarazioni possono essere anche cumulative e possono riguardare anche dati storici, cioè relativi a dati riferiti ad un momento diverso dall'attuale.

     I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi.

Documenti

Normativa di riferimento

- Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazioni)

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- art. 15 della legge 183/2011

Ultimo aggiornamento:

15/04/2024, 10:41