Salta al contenuto principale Vai al contenuto del piè di pagina

Autentica di firma sugli atti di vendita di beni mobili registrati

Servizio attivo

Dettagli

Attestazione che la firma sulla dichiarazione di vendita è stata apposta davanti al pubblico ufficiale preposto

A chi è rivolto

Proprietario/a di bene mobile registrato che intende vendere il veicolo

Descrizione

L'art. 7 d.L. n. 223 del 04/07/2006, ha esteso la possibilità di richiedere l’autenticazione della firma sugli atti di vendita degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, e altri beni mobili registrati in passato di esclusiva competenza dei notai, anche ad altri uffici.

E' possibile fare questa procedura anche agli uffici comunali, agli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.

Sono beni mobili registrati:
- Gli autoveicoli e rimorchi iscritti al PRA
- Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione

La competenza degli uffici comunali è limitata esclusivamente all’autenticazione della firma mentre la trascrizione dei contratti, che di fatto trasferisce la proprietà degli autoveicoli iscritti al P.R.A., rimane di competenza esclusiva del Pubblico Registro Automobilistico, al quale va richiesta entro 60 giorni dalla data di autentica della sottoscrizione.

Stante la formulazione letterale dell’art. 7 la persona che firma l’atto si assume ogni responsabilità circa la titolarità della sua sottoscrizione, ossia circa il suo effettivo potere di rappresentanza.

Come fare

Direttamente all'ufficio negli orari di apertura al pubblico

 Per chi ha il Foglio Complementare (veicoli immatricolati prima del 1993)
il venditore deve presentare, oltre al Foglio Complementare, una dichiarazione di vendita unilaterale che firmerà alla presenza del funzionario incaricato all’autentica e sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici di venditore ed acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) ed il prezzo di vendita.
     
Per chi ha il Certificato di Proprietà Cartaceo (veicoli immatricolati dal 1993 in poi)
i quadri “M” e “T” del Certificato di Proprietà, devono essere interamente compilati indicando tutti i dati anagrafici dell’acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) ed il prezzo di vendita.
Il venditore appone la propria firma nel quadro “T” del Certificato di Proprietà (CDP) alla presenza del funzionario incaricato che contestualmente provvede all’autentica della firma nei modi previsti.
     
Per chi ha il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD)
E’ necessario recarsi al PRA muniti di ricevuta di possesso del Certificato e chiedere di “materializzarlo”, rendendolo cartaceo. Solo dopo aver ottenuto dal PRA la materializzazione del Certificato di Proprietà sarà possibile ottenere l’autentica della firma sulla relativa dichiarazione di vendita.
Il CDPD dovrà essere presentato completo in tutte le sue pagine.
I quadri “C” e “G” del Certificato di Proprietà, devono essere interamente compilati indicando tutti i dati anagrafici dell’acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) ed il prezzo di vendita.
Il venditore appone la propria firma nel quadro “G” del Certificato di Proprietà Digitale (CDP) alla presenza del funzionario incaricato che contestualmente provvede all’autentica della firma nei modi previsti.
     

Cosa serve

A seconda dei casi  Foglio Complementare,  Certificato di Proprietà Cartaceo, Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) materializzato debitamente compilati con i dati dell’acquirente e del prezzo di vendita. 
Documento d’identità in corso di validità del venditore.

Cosa si ottiene

Autentica della firma del venditore e numero di repertorio

Tempi e scadenze

Può essere effettuata al momento della richiesta.

Quanto costa

Imposta di bollo (euro 16,00)

Accedi al servizio

Via del Cassero 21

Edificio in cui hanno sede i servizi demografici e l'ufficio tributi

Via del Cassero 21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

Ulteriori informazioni

L'art. 7 d.L. n. 223 del 04/07/2006, ha esteso la possibilità di richiedere l’autenticazione della firma degli atti di vendita degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, e altri beni mobili registrati in passato di esclusiva competenza dei notai, anche ad altri uffici.

E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, agli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.

In sostanza viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà oppure sulla dichiarazione di vendita (in caso di mancanza del certificato di proprietà).

Quali sono i beni mobili registrati

Ai sensi dell'art. c.c. sono beni mobili registrati:

  • Gli autoveicoli e rimorchi iscritti al PRA

  • Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione

Ultimo aggiornamento:

15/04/2024, 10:39