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Terre e Rocce da scavo - Produzione e modalità di riutilizzo

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Dettagli

Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.

A chi è rivolto

Operatori che gestiscono terre e rocce derivanti da scavi, ad esempio sbancamenti, fondazioni, trincee, perforazioni o livellamento di opere in terra.

Descrizione

A seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione si applicano regimi normativi diversi disciplinati dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i e dal DPR 120/2017.
Operare in difformità a quanto previsto dalla  normativa vigente comporta l’applicazione del relativo regime sanzionatorio.

Come fare

      Gli adempimenti necessari ai fini del riutilizzo variano a seconda della tipologia di cantiere:
      -cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce movimentate fino a 6000 m3): invio dichiarazione sostititiva (art. 47, DPR 445/2000);
     -cantieri di grandi dimensioni (terre e rocce movimentate >6000 m3) non soggetti a VIA o AIA: invio dichiarazione sostititiva (art. 47, DPR 445/2000) prevista dall'art.21;
     -cantieri di grandi dimensioni (>6000 m3) soggetti a VIA o AIA: redazione e invio del Piano di utilizzo- redatto in conformità a quanto indicato nell'allegato 5 del DPR che include anche la dichiarazione sostitutiva

Cosa serve

  Modulistica allegata (vedi allegati)

Cosa si ottiene

La norma non prevede una specifica approvazione

Tempi e scadenze

ARPAT effettuerà controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

Quanto costa

Si rimanda al sito internet di ARPAT

Ulteriori informazioni

I tecnici comunali ricevono solo previo appuntamento telefonico

Normativa di riferimento

Si rimanda al sito internet di ARPAT
D.Lgs 152/2006
DPR 120/2017
DPR 445/2000

Ultimo aggiornamento:

04/03/2024, 17:40