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Catasto incendi

Servizio attivo

Dettagli

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa, in base a quanto stabilito dall'art. 10 della legge n. 353/2000 e dall'art. 75 bis della legge Regione Toscana n. 39/2000 aggiorna annualmente, previa pubblicazione all'albo pretorio online, il Catasto Incendi Boschivi, composto dalle aree che sono state interessate da incendi e sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina.

A chi è rivolto

Alla cittadinanza residente nel territorio comunale al fine di verificare l’esistenza o meno di vincoli di inedificabilità causati da incendi.

Descrizione

    • L'istituzione del Catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco ha lo scopo di fornire indicazioni circa i vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata da incendio sanciti dall'art. 10, c.1 della Legge 353/2000 e dall'art. 76 commi 4 e 5 della LR 39/2000.
    Richiamato quanto disposto dall`art. 76 della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale), ed in     particolare dai commi da 4 a 7 che stabiliscono quanto segue:
    "4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
    a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe     previste dal     regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del     soprassuolo boschivo;
    b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad     ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.
    5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli     pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto     previsto negli strumenti urbanistici approvati     precedentemente al verificarsi dell'incendio, è     vietata:
    a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
    b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad     insediamenti civili ed attività produttive.
    5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere     espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
    6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10,     comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive     modificazioni.
    7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal     fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale     sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro     dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate     situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di     particolari valori ambientali o paesaggistici.” 

Come fare

Il catasto delle aree percorse dal fuoco viene aggiornato annualmente, previa pubblicazione di avviso sull'Albo pretorio online e sul sito del Comune. In questo lasso di tempo è possibile presentare delle osservazioni

Cosa serve

Consultazione Albo pretorio online e sito del Comune

Cosa si ottiene

Elenco aree interessate da incendi e sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina.

Tempi e scadenze

Documentazione visionabile all'Albo pretorio online e sito del Comune

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Via del Cassero 19

Sede degli Uffici Tecnici: Edilizia, Urbanistica, Opere pubbliche, Manutenzione, Lavori pubblici, Ambiente 

Via del Cassero 19 - 50026 San Casciano in Val di Pesa

Ulteriori informazioni

I tecnici comunali ricevono solo previo appuntamento

Normativa di riferimento

   Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" 
   LR n. 39 del 21/03/2000

Ultimo aggiornamento:

15/04/2024, 15:08